CTP e CTU. Responsabilità e Ricusazione del CTU

ART. 64. Responsabilità del Consulente.
… Il Consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti dal Giudice, è punito con l’arresto fino ad un anno…

Perizie nel Processo Penale e Civile

Processo Penale. Art. 220/1 c.p.p.
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Art. 225 c.p.p. Le parti hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte,a quello dei periti.
Art. 230 c.p.p. Nell’ambito delle operazioni peritali i consulenti tecnici possono partecipare alle stesse insieme al perito nominato dal giudice, coadiuvandolo nell’incarico proponendogli specifiche richieste e formulando osservazioni e riserve.

Processo Civile. Art. 61/1 c.p.p.
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

Art. 194 c.p.p. Le Parti posssono intervenire alle operazioni compiute dal consulente tecnico d’ufficio o personalmente o attraverso la nomina di propri. Consulenti senza apparente limitazioni di numero.

Art. 201 c.p.p. Il consulente di parte, oltre ad assistere alle operazioni del C.T.U., partecipa alludienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il C.T.U., per chiarire e svolgere, con l’autorizzazzione del Presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Nel Processo penale l’esperto nominato dal giudice si chiama perito, mentre nel processo civile si chiama consulente tecnico d’ufficio (CTU). In entrambi i tipi di processo gli esperti nominati dalle parti si chiamano consulenti tecnici di parte (CTP). A differenza che nel processo civile, in cui i consulenti tecnici di parte possono intervenire solo qualora sia disposta dal giudice una perizia, il processo penale sgancia la partecipazione del consulente tecnico dalla preventiva ammissione di una perizia.

Art. 233 c.p.p. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici: questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.

Ciò sta a significare che in ambito extraperitale le parti hanno facoltà di nominare in numero non superiore a due.
Nell’ordinanza che nomina il Consulente, sono esposte le ragioni della nomina sia pur sinteticamente, ma è solo al momento dell’incarico che sono analiticamente e compiutamente delineate le attribuzioni del consulente.
Si suole distinguere un triplice ordine di attribuzioni:
a) assistenza al Giudice, la c.d. “consulente in senso stretto”;
b) indagini che sono propriamente di carattere peritale;
c) esame contabile, ai fini conciliativi.

Questa ripartizione non è naturalmente rigida perchè l’incarico può assumere connotazioni plurime. All’udienza di comparizione il consulente deve giurare (il rifiuto equivale alla rinuncia dell’incarico prima dell’inizio dell’attivitàaltrimenti gli accertamenti fatti equivalgono alle perizie stragiudiziali. La formula del giuramento sarà sostituita a breve da una dichiarazione del Consulente di impegno solenne di adempimento del compito che gli è stato attribuito. Quanto alla responsabilità il Consulente è sogggetto alle disposizioni del codice penale relativi ai periti (art.314, 366, 373, 375, 377, 382); può essere condannato ad una pena pecuniaria se incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti ed in caso di colpa grave è responsabile civilmente dei dati che provoca e ciò indipendentemente dalla responsabilità penale o della erogazione della pena pecuniaria.

Infine, se iscritto all’albo, è soggetto passivo delle sanzioni disciplinari previste nel c.p.c. 19-21.
Art. 64. Responsabilità del Consulente.

Si applicano al Consulente le disposizioni del codice penale relativi ai periti. In ogni caso, il Consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti dal giudice, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 20 milioni (di lire).

Si applica l’articolo 35 del codice penale.
Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.